
di Matteo Brogi
Emilia-Romagna: nessun limite per la selezione al cinghiale
La Regione chiarisce: non possono essere negate le fascette al cacciatore che intende prelevare il cinghiale in selezione
In alcune Regioni, e l’Emilia-Romagna rientra tra queste, la caccia di selezione al cinghiale è stata ostacolata da una visione corporativa che ha portato al contrasto tra cacciatori di selezione e cacciatori in braccata, con i primi che hanno denunciato in più occasioni l’impossibilità di procedere con gli abbattimenti.
Interpretazioni fantasiose
Per far fronte a questa situazione, e porre fine al dilagare di interpretazioni fantasiose del Piano faunistico regionale (prorogato a dicembre 2023 fino al termine della stagione venatoria 2025-2026) e del Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati, Regione Emilia-Romagna ha dovuto emanare una circolare (Prot. 18/06/2025.0601581.U) inoltrata a tutti gli ATC lo scorso 18 giugno 2025.
La circolare, con oggetto “Corretta applicazione ai fini del prelievo di selezione dei Distretti degli A.T.C. della regione Emilia-Romagna” chiarisce in via definitiva il portato dell’articolo 12, comma 5, del Regolamento regionale n. 3/2024 “Nuovo Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna” che dispone che “al prelievo di selezione del cinghiale, da effettuarsi durante tutto il periodo consentito, hanno accesso tutti i cacciatori di selezione iscritti al distretto. Gli ATC, anche attraverso i responsabili di Distretto, mettono a disposizione di ciascun cacciatore di selezione i contrassegni necessari a consentire l’azione venatoria finalizzata al raggiungimento degli obiettivi gestionali”.
Basta l’abilitazione alla caccia in selezione alla specie
La norma, piuttosto chiara, è risultata però disattesa in numerosi contesti e la Regione ha dovuto provvedere a fornire una formale “interpretazione autentica” chiarendo che “tutti i cacciatori che intendano prelevare in selezione hanno diritto a ricevere, dall’ATC o, solitamente, dal responsabile del Distretto cui risultano iscritti, i contrassegni (fascette) necessari alla relativa attività venatoria”.
E ancora: “tale diritto sussiste in ragione del possesso dell’abilitazione alla caccia in selezione e dell’iscrizione al Distretto di interesse, a prescindere dall’appartenenza a qualsivoglia gruppo di girata o braccata o da interventi in autodifesa posti in essere dal selettore sui propri fondi, e il Regolamento regionale, in presenza dei predetti requisiti, non prevede ipotesi di esclusione”. Qualora gli ATC abbiano regolamenti che non garantiscono la corretta applicazione della norma, essi “dovranno essere disapplicati per le parti in contrasto con il regolamento regionale” in quanto provvedimento sovraordinato.
Cinghiale: selezione 365 giorni all’anno
Pertanto, “l’Ambito Territoriale di Caccia nei cui Distretti sono iscritti cacciatori di selezione al cinghiale è tenuto a rilasciare loro le fascette necessarie a detto prelievo”. Senza condizioni, neppure l’iscrizione a squadre o gruppi di girata purché il cacciatore sia in regola con i versamenti.
Il Calendario venatorio regionale stabilisce che il prelievo del cinghiale in selezione è “consentito dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026 da un’ora prima dell’alba fino alle ore 24:00 con l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185; il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto senza vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del R.R. n. 3/2024 e delle disposizioni sulla Peste Suina Africana. Nel periodo dal 1° ottobre 2025 al 31 maggio 2026 è necessario dare priorità all’abbattimento dei giovani qualora le femmine adulte siano accompagnate”. Per la specie cinghiale, come evidenziato, non sono previsti limiti di capi prelevabili.
Obiettivo: contrastare la psa
Tutto ciò è giustificato dall’elevata presenza della specie in ambito regionale, dal suo impatto sulle produzioni agricole, dal superamento della soglia di danno definita dal Piano Faunistico-Venatorio in numerosi distretti di gestione e, soprattutto, dalla diffusione nel territorio regionale della peste suina africana.
Qualora il Regolamento venisse disatteso, lo si dovrà segnalare ai referenti della caccia per ciascun ambito territoriale della Regione.
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