L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) è ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) è ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile - © Ispra
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Il Consiglio di Stato conferma nuovamente il ruolo cruciale di Ispra

Con ordinanza del 10 novembre 2022, il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla regolarità dell'ordinanza cautelare del Tar delle Marche, ha accolto il ricorso delle associazioni animaliste e riformato il provvedimento amministrativo adeguandolo alle prescrizioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

In buona sostanza, secondo il Consiglio di Stato, qualora chiamati a giudicare una controversia, i tribunali amministrativi regionali, in attesa della discussione del ricorso, non possono che adeguare pedissequamente le ordinanze cautelari al parere Ispra astenendosi da un primo parziale giudizio sulle questioni oggetto di impugnazione.

Dopo questa ordinanza, che fa il paio con quella emessa in relazione al provvedimento del Tar dell'Emilia Romagna andando a consolidare la giurisprudenza sull'argomento, appare evidente come sia a rischio la tenuta di tutto il sistema.
Se un parere Ispra formalmente non vincolante, in caso impugnazione, diventa vincolante in attesa della discussione del ricorso, ma tale discussione viene fissata a distanza di settimane o mesi, tale parere, per buona parte della stagione se non addirittura per tutta, sostituisce di fatto il calendario venatorio creando una situazione paradossale.

Appare dunque inevitabile, se si vuole risolvere la situazione, che la politica trovi uno strumento in grado di armonizzare i tempi tecnici della giustizia amministrativa con quelli obbligati della stagione venatoria.
In caso contrario, i cacciatori dovranno rassegnarsi a cacciare secondo quanto contenuto nei pareri dell'Istituto più che secondo quanto stabilito, legittimamente o meno non spetta a noi dirlo, dai calendari venatori.

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