Se la proposta sarà approvata anche le AFV esistenti potranno essere convertite in AFV a fini d'impresa
Se la proposta sarà approvata anche le AFV esistenti potranno essere convertite in AFV a fini d'impresa - © Tweed Media
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di Redazione

Caccia come fonte di reddito, due emendamenti cambiano le AFV

Due emendamenti alla Manovra puntano a trasformare le Aziende faunistico-venatorie in oggetto d'impresa

Come noto gli emendamenti alla Legge di bilancio sono spesso utilizzati per intervenire su altri testi normativi modificandone la formulazione. Non fa eccezione la l. 157/92, le cui ultime modifiche sono quasi sempre state approvate con questa modalità. Anche quest'anno, specie in un momento in cui il disegno di riforma della legge quadro sulla caccia è bloccato in Commissione, la Manovra sarà utilizzata per apportare quelle che gli esponenti dei vari partiti reputano essere le modifiche più urgenti.

È il caso di due emendamenti presentati da alcuni senatori della maggioranza. Le due proposte di modifica, quasi totalmente sovrapponibili, puntano a trasformare l'inquadramento degli istituiti privati, introducendo la possibilità di istituire Aziende faunistico-venatorie (AFV) organizzate in forma di impresa. Di fatto, le aziende faunistiche, oggi pensate rigorosamente senza fini di lucro e per "prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche", potranno essere istituite anche per generare reddito, venendo così assimilate, almeno in parte, alle Aziende agri turistico venatorie (AATV).

Gli emendamenti prevedono anche la possibilità che, qualora la gestione delle AFV a fini d'impresa sia svolta da imprenditori agricoli, la stessa, compresa l'eventuale attività ricettiva, sia considerata attività connessa all'impresa agricola. Entrambi gli emendamenti, seppur con formulazioni diverse, prevedono inoltre che le AFV esistenti possano essere convertite in AFV a fini d'impresa. Un chiaro segno dell'interesse del mondo agricolo e non solo nella gestione venatoria del territorio.

Di seguito riportiamo la formulazione integrale degli emendamenti 6.0.7 Garavaglia e 6.0.8 De Carlo:

6.0.7
Garavaglia, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Testor, Dreosto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 6-bis.
(Riconoscimento delle aziende faunistico-venatorie)
1. Al comma 1, dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento. Le attività svolte in tali aziende dall'imprenditore agricolo, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
a-ter) su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere precedenti;».

6.0.8
De Carlo, Fallucchi, Nocco
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 6-bis
(Disposizioni in materia di aziende faunistico-venatorie)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando e migliorando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. Nelle aziende di cui alla presente lettera la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento. Le attività svolte in tali aziende dall'imprenditore agricolo, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1. bis Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui alle lettere a) o a-bis).


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