
di Redazione
Storica sentenza del Tar sul calendario venatorio abruzzese
I principi sanciti dai giudici amministrativi abruzzesi creano un importante precedente a supporto delle posizioni del mondo venatorio
Chiamati a giudicare un ricorso sul calendario venatorio dell'Abruzzo, i giudici amministrativi hanno respinto le tesi alla base dell'impugnazione animalista e stabilito alcuni principi che sanciscono la correttezza delle posizioni della Regione a supporto dell'attività venatoria.
Nello specifico, il ricorso verteva sulle date di chiusura del prelievo di tordo bottaccio, tordo sassello e cesena e, a supporto della richiesta di annullamento delle parti di calendario venatorio che ne consentivano l'abbattimento rispettivamente fino al 19 e al 31 gennaio, gli animalisti avevano addotto la mancanza di monitoraggi sulla specie in grado di giustificare la scelta e l'impossibilità di discostarsi dal parere Ispra.
Nel giudizio di merito, anticipato grazie alla richiesta di Federcaccia, unica associazione a essere intervenuta ad aiuvandum accanto alla Regione, i giudici amministrativi hanno affermato che le Regioni sono l'ente deputato alla gestione della fauna e di conseguenza che spetta a loro stabilire quali dati scientifici e quali argomentazioni siano idonei a superare il parere dell'Ispra. È stato inoltre confermato che il parere del CTFVN ha valore paritario a quello dell'organo consultivo scientifico e che è facoltà delle Regioni degli Stati membri discostarsi dai dati Key Concept nazionali.
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