
di Redazione
Modifica legge 157: una voce CONTRO
La recente presentazione del DDL 1552 ha riacceso il dibattito sulla riforma della 157/92, che stabilisce lo stato giuridico della fauna e regolamenta l'attività venatoria nel nostro Paese. Da tempo e da più parti si auspica una riforma di questa normativa che non appare più adeguata al nuovo assetto faunistico, ambientale, sociale e culturale che nel frattempo si è venuto a creare
di Silvano Toso*
Il mio giudizio sul DDL attualmente in discussione è pessimo, perché non risolve alcuno dei problemi di fondo della caccia italiana e anzi, per diversi versi, li aggrava. La caccia viene presentata come indispensabile per assicurare il mantenimento della biodiversità e per il controllo delle popolazioni di specie che entrano in conflitto con le esigenze umane (economiche, sanitarie eccetera). Per quanto attiene la prima motivazione il testo emendato non introduce alcun elemento in grado di favorire concretamente una funzione della gestione venatoria (cura e miglioramento dell'ambiente e prelievo faunistico sostenibile) che nel nostro Paese, al di là di poche virtuose realtà, non ha avuto modo di concretizzarsi.
La seconda giustificazione appare molto debole per diverse ragioni. Può forse applicarsi ad alcuni ungulati, sia pure con diversi problemi biologici e tecnici, ma certo non alle anatre o ai tordi. E anche per specie come i cinghiali e i cervi gli echi dei pochi risultati positivi e dei molti sostanziali fallimenti sono ormai largamente percepiti. Più convincente è il beneficio che deriva dal produrre carne di ottima qualità che oltre a soddisfare l'autoconsumo può essere messa sul mercato attraverso un filiera controllata, ma per evidenti ragioni si tratta di un prodotto di nicchia, destinato a raggiungere una piccola parte dei consumatori e quindi ad avere un impatto limitato sulla "percezione" della caccia.
Contro gli stereotipi
Penso che l'unico approccio per tentare di far accettare la caccia a livello sociale debba basarsi su verità ed umiltà. Esattamente il contrario di quanto si sta facendo inseguendo lo stereotipo, sostanzialmente falso, secondo cui la caccia contribuisce a "mantenere gli equilibri ecologici" e senza di essa le ripercussioni sul piano faunistico ed ambientale sarebbero nefaste. A mio giudizio il messaggio che andrebbe trasmesso si basa invece su due postulati. Il primo: i cacciatori non fanno del bene alle popolazioni degli animali cacciati ma si impegnano a non far loro del male. Come? Attraverso un prelievo conservativo basato sulle migliori conoscenze ed attuato da persone convenientemente preparate e corrette. Il secondo: cosa danno in cambio i cacciatori, visto che sottraggono parte di un patrimonio comune? La risposta è una sola: ambiente. Ambiente sfruttabile anche da tutti gli altri cittadini in termini pratici, ma anche culturali e "spirituali". A questo debbono servire le risorse dei cacciatori, e non solo quelle economiche.
Pensare una riforma significa innanzitutto affrontare un'analisi critica del testo a suo tempo approvato dal Parlamento e dell'applicazione che di quelle norme è stata fatta ai diversi livelli politico-amministrativi e pratico-gestionali. Un'analisi obbiettiva conduce ad affermare che la legge quadro italiana si fonda su alcuni principi generali condivisibili ma presenta diverse lacune, errori ed incongruenze, anche gravi, sul piano biologico e tecnico, ma allo stesso tempo è doveroso constatare che è stata in molti modi "tradita", nello spirito e nella lettera, da coloro che hanno avuto il compito di applicarla, a partire dalle Regioni per finire ai comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia.
Legge 157/92: i principi condivisibili
La definizione della fauna come patrimonio indisponibile dello stato, che sostanzia il concetto di res communitatis, contenuta nel primo articolo della legge, è certamente da annoverarsi tra i principi condivisibili; d'altra parte, è bene ricordarlo, tale principio informa sostanzialmente le legislazioni di settore di tutti gli altri paesi europei, con la sola eccezione del Regno Unito.
Ciò che ci differenzia dalla grande maggioranza degli altri paesi sono invece le modalità di accesso al prelievo venatorio e ai fondi, pubblici e privati, per esercitarlo. L'assetto giuridico italiano, fondato sull'art. 842 del codice civile, che esclude sostanzialmente un interesse diretto dei proprietari dei fondi nella gestione faunistico-venatoria, appare in contrasto con il diritto comunitario, ed è facile affermare che una sentenza censoria nei confronti del nostro Paese da parte della Corte di giustizia europea è mancata solo perché sinora nessuno ha posto la questione in quella sede.
L'indifferenza del mondo agricolo
Al di là dell'aspetto puramente giuridico, vanno evidenziate le conseguenze sul piano della conservazione e gestione della fauna. Attualmente le popolazioni degli animali selvatici rappresentano solo un elemento critico per gli agricoltori, come pure l'accesso ai fondi da parte dei cacciatori. La situazione può essere sinteticamente definita in questo modo: il mondo agricolo deve confrontarsi con danni da fauna rimborsabili solo parzialmente e attraverso processi burocratici lunghi e disagevoli, non ha alcun interesse a migliorare l'ambiente in funzione di un arricchimento della biodiversità e della consistenza delle popolazioni faunistiche, mostra una sostanziale indifferenza nei confronti del bracconaggio, in generale non attiva alcun rapporto personale su base pattizia e fiduciaria con coloro che esercitano l'attività venatoria.
Spiace constatare che, se si escludono poche voci dissonanti, le battaglie del mondo venatorio non si concentrano su una richiesta di riforma che consideri questo elemento fondamentale ma fanno propri obiettivi secondari e discutibili, come una settimana in più di caccia ai tordi o la difesa della caccia a specie in evidente stato di crisi demografica.
C'è infine un elemento politico da considerare: la montante marea anticaccia, che caratterizza attualmente la società italiana e che preme per una forte limitazione se non per la scomparsa di questa attività, è arginabile da parte dei cacciatori, sempre meno numerosi, sempre più anziani e divisi tra loro (arriviamo al paradosso di quattro diverse associazioni di beccacciai!), solo con un patto concreto ed una forte sinergia con il mondo agricolo. La politica nel prendere le proprie decisioni bada al numero e al peso economico e sociale dei potenziali elettori.
La proposta Toso
Una riforma basata sul concetto generale appena delineato può essere declinata in diversi modi, accentuando sino all'estremo l'elemento privatistico ed affidando ai proprietari dei fondi le modalità di accesso dei cacciatori sulla semplice base del mercato oppure prevedendo una serie di limiti che, pur rispettando il loro interesse, producano un assetto gestionale socialmente più equilibrato. A livello europeo gli esempi da cui trarre ispirazione, sia pure adattandoli alla particolare condizione italiana, non mancano.
Nel primo caso le unità territoriali di gestione faunistico-venatoria (UTG) sono definite sulla base della proprietà del fondo (unico o costituito da consorzio di più proprietari) con limiti minimi di superficie (es. 300 ha in pianura, 600 ha in collina e 1.200 ha in montagna). Il diritto di caccia è attribuito al proprietario del fondo o al consorzio, che lo può esercitare in via esclusiva o cederlo secondo modalità stabilite in maniera autonoma attraverso apposito statuto ma, se a titolo oneroso, nel rispetto delle norme fiscali.
Nel secondo caso le UTG vengono istituite su base comunale, con eventuali eccezioni per comuni troppo grandi o troppo piccoli (spartizione di un territorio comunale o consorzio di più comuni). I proprietari dei fondi conferiscono automaticamente alla UTG i propri terreni per quanto attiene il diritto di caccia; qualora un proprietario non intenda operare in tal senso deve tabellare ed assumere in proprio i rischi connessi alla presenza della selvaggina (danni all'agricoltura, ecc.). La richiesta di esclusione di un fondo dalla UTG deve pervenire al comune entro un anno dalla sua prima costituzione (esposta all'albo notorio) pena l'inclusione coattiva per la durata di dieci anni; ciò risolverebbe in larga misura il problema della parcellizzazione della proprietà fondiaria e della inclusione di fondi i cui proprietari non sono reperibili, facendo venir meno due delle principali critiche di coloro che affermano "in Italia non si può fare".
La riforma deve essere anche culturale
Il Comitato di gestione della UTG dovrebbe essere costituito, su base elettiva, da rappresentanti dei proprietari dei fondi inclusi e dei cacciatori ammessi ed essere presieduto da un funzionario del comune incaricato di curare anche gli aspetti amministrativi. Il numero dei cacciatori ammessi andrebbe calcolata sulla base delle potenzialità faunistiche e di un carniere annuale medio soddisfacente (ad es. 4 ungulati, 10 lepri, 25 fagiani) per ciascun socio, escludendo la pratica del ripopolamento artificiale ed indirizzando risorse economiche ed impegno operativo in interventi ambientali in grado di accrescere la produttività delle popolazioni faunistiche, non solo di quelle cacciabili; è questa la risposta che il mondo venatorio può e deve dare al resto della società, l'unica risposta vincente anche sul piano culturale. In aderenza a questo modello organizzativo l'accesso all'UTG sarebbe riservato di diritto ai residenti nel comune in possesso della licenza di caccia nazionale secondo una graduatoria che considera il possesso di fondi, il contributo economico e l'impegno nella gestione, mentre una quota dei posti disponibili (ad es. il 25%) dovrebbe prevedere la partecipazione di cacciatori con residenza anagrafica in comuni fortemente urbanizzati.
Entrambe le soluzioni prevedono UTG di dimensioni assai più limitate rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ATC e CA i quali, con poche eccezioni, si estendono su molte migliaia di ettari, a volte diverse centinaia di migliaia e, a maggior ragione, con la proposta emendativa contenuta nel DDL 1552. In effetti l'estensione della UTG si rivela un parametro cruciale da cui dipende in buona misura la sua funzionalità. A sostegno di quanto affermato possono essere individuati due ordini di motivi: il primo legato alla concreta possibilità di dare pratica attuazione sia alla fase di programmazione dell'unità di gestione (piano di assestamento faunistico-venatorio) sia alla prassi gestionale ordinaria che ne determina il corretto funzionamento, il secondo connesso alla necessità di rendere effettivamente operanti i benefici derivanti dalla limitazione della mobilità dei cacciatori, che risulta indispensabile per concretizzare la loro partecipazione attiva e responsabile alle attività di gestione, nonché l'instaurarsi di un'auspicabile autodisciplina nell'esecuzione dei prelievi.
Conoscenza del territorio e partecipazione alla gestione
Solo la conoscenza diretta ed approfondita della situazione faunistico-ambientale di un territorio e la presenza attiva in un ambito di dimensioni limitate consentono una partecipazione responsabile alla gestione. Al contrario risulta ampiamente dimostrato che l'eccessiva mobilità comporta la perdita di quei meccanismi di autodisciplina che si rivelano fondamentali per la corretta conduzione della pratica venatoria, un'attività che si svolge in natura e per la quale il controllo diretto da parte delle autorità preposte risulta forzatamente limitato. Per consentire una certa forma di mobilità potrebbe essere applicato il meccanismo della caccia su invito da parte di un cacciatore residente a favore di un cacciatore non afferente all'UTG che caccerà in presenza dal cacciatore residente e nei limiti del suo carniere annuale.
L'esperienza maturata negli altri paesi europei ed in alcune realtà regionali italiane (Riserve comunali, Riserve di diritto, Aziende faunistico venatorie) ha ampiamente dimostrato come dimensioni dell'unità di gestione analoghe a quelle suggerite consentano di ottimizzare il rapporto costi/benefici delle diverse attività connesse ad una efficiente conservazione e miglioramento dell'ambiente e delle popolazioni faunistiche nonché di una pratica venatoria compatibile con un loro utilizzo responsabile.
Stime di consistenza e controllo
I piani annuali di prelievo per la selvaggina stanziale (ungulati, lagomorfi, galliformi) dovrebbero essere stabiliti sulla base delle stime di consistenza riferite all'UTG, per la selvaggina migratoria tenendo conto dello stato di conservazione e dei trend di popolazione rilevati a livello nazionale e internazionale. La gestione tecnica delle UTG (singole o consorziate) affidata professionisti afferenti ad un albo nazionale e a guardiacaccia dipendenti dall'UTG (in possesso di diploma professionale), che provvedono anche alla vigilanza e all'attuazione dei piani di controllo della fauna, risulta indispensabile e in grado di fornire un non trascurabile contributo in termini occupazionali.
La verifica dello status della fauna e la consulenza per la sua conservazione e gestione dovrebbero continuare ad essere affidate all'ISPRA, che si avvale come fonte d'informazione anche dei dati forniti dalle Regioni, le quali istituiscono e rendono concretamente operativi appositi osservatori.
Questi gli elementi cardine di una proposta di riforma in grado di colmare le lacune ed i ritardi della legge 157 ed aprire un nuovo orizzonte ad un'attività, la caccia, altrimenti destinata ad un inesorabile declino. Sulle concrete possibilità che venga realizzata i dubbi sono legittimi, viste le condizioni del quadro politico e, purtroppo, le posizioni sinora assunte dagli agricoltori e dai cacciatori attraverso le loro rappresentanze. Questa proposta è giocata sul filo della speranza ma è anche, consapevolmente, utopica.
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