
di Redazione
Peste suina, il commissario riscrive le regole
Il commissario straordinario ha emanato una nuova ordinanza che rimodula le regole e, in parte, penalizza la caccia collettiva
Nella giornata di ieri il Commissario straordinario Giovanni Filippini ha firmato una nuova ordinanza che andrà a sostituire quella attualmente in vigore e prossima alla scadenza. Il documento, l’Ordinanza 3/2025 avente oggetto "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”, di fatto rimodula le regole adattandole all’attuale situazione epidemiologica. L’ordinanza sarà valida a decorrere dal 16 luglio 2025 e fino al 28 marzo 2026. Tra le principali modifiche introdotte, molte riguardano il depopolamento del cinghiale.
Una nuova zona di riduzione della densità
L’ordinanza conferma l’utilizzo di barriere fisiche come principale strumento di contenimento della circolazione virale. Restano le medesime anche le zone attualmente utilizzate per dividere il territorio interessato dalla malattia, zone di restrizione I,II e III e Zona CEV, alle quali si aggiunge la “Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia”, una nuova fascia di 10 km a partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della ZR I se esterna alla Zona CEV, nella quale incrementare gli sforzi di riduzione della densità del cinghiale. Sono altresì confermate le misure per le attività diverse dalla gestione del cinghiale nelle zone soggette a restrizione a partire da quelle ludico-ricreative svolte all’aperto.
Tralasciando gli aspetti generali e quelli relativi ai suini domestici, rispetto alle ordinanze precedenti, nel loro complesso, le regole sembrano aver perso di chiarezza e competenza sotto il profilo faunistico-venatorio e appare evidente come la struttura commissariale abbia oggi minor considerazione del mondo venatorio sia come alleato diretto nel contrasto del virus sia come semplice portatore di interesse.
Un giro di vite nei confronti della caccia collettiva
Per quanto riguarda l’attività venatoria in zona di restrizione II e III, si conferma il divieto per quella collettiva verso qualsiasi specie - “caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori e con più di 3 cani in totale” - questa la dicitura utilizzata - e per qualsiasi forma di prelievo venatorio nei confronti della specie cinghiale, comprese gare, prove cinofile e l’attività di addestramento cani.
La vera novità sta però nel giro di vite nei confronti delle forme di prelievo collettive. Nella zona CEV infatti, si vieta espressamente il ricorso a tali modalità anche per il controllo e si esplicita che “sono di regola consentite le attività di depopolamento attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo”. Per quanto riguarda il controllo nelle zone II e III, invece, oltre alla selezione e alle trappole, viene permessa solo la girata con 3 cani e un massimo di 15 persone e si specifica che tale limite va inteso per unità di gestione e che sono vietate le girate condotte in parallelo con altre squadre nella medesima unità.
Gli “operatori” ammessi alle operazioni di depopolamento restano quelli già elencati nelle precedenti ordinanze e, relativamente al controllo faunistico, si ribadisce che i soggetti che vi prendono parte devono essere “residenti nelle rispettive zone soggette in restrizione”. Il documento specifica anche che “gli operatori che prendono parte a tali attività (di depopolamento, ndr) nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella zona CEV e nelle zone indenni.
Densità obiettivo zero
Nonostante le restrizioni sulle modalità di prelievo, l’ordinanza spinge verso la riduzione della specie. Per le zone I non comprese in Zona CEV, il commissario ha infatti fissato come obiettivo l’abbattimento del 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti mentre, per le aree pianeggianti ricomprese nella nuova zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia, il target di depopolamento corrisponde a una densità obiettivo zero. Per la ricerca delle carcasse e per il monitoraggio passivo, inoltre, il documento ha invece previsto uno specifico articolo nel quale si prescrive il ricorso all’utilizzo di unità cinofile specializzate in collaborazione con l’Enci.
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