La nuova normativa sanziona non solo l'utilizzo ma anche il semplice possesso di munizionamento contenente piombo
La nuova normativa sanziona non solo l'utilizzo ma anche il semplice possesso di munizionamento contenente piombo - © Wikicommons / Lamiot
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Divieto utilizzo piombo, come comportarsi


Con l'entrata in vigore lo scorso febbraio della nuova normativa che vieta l'impiego di munizionamento con piombo nelle zone umide, i cacciatori si troveranno nell'imminente stagione a rapportarsi con uno scenario mutato rispetto alla precedente. Purtroppo però, al momento, le modalità applicative del nuovo regolamento europeo sono tutt'altro che chiare

Con l'inizio dell'imminente stagione venatoria si pone il problema dell'utilizzo delle munizioni contenenti pallini di piombo che la nuova normativa comunitaria vieta nelle zone umide e a distanza di 100 metri da queste. Sul tema sono intervenute le associazioni venatorie riunite nella Cabina di Regia (Federcaccia, Enalcaccia, ANLC, Anuu Migratoristi, Arcicaccia, Italcaccia e il CNCN - Comitato nazionale caccia e natura) che, dopo aver definito "non ccndivisibili" i contenuti della recente normativa europea, hanno sottolineano che le maggiori criticità derivano dalla previsione di sanzioni di natura penale basate su una vera e propria presunzione di colpevolezza anche solo in caso del semplice possesso di una cartuccia contenente piombo.

Le criticità evidenziate assumono ancora maggior rilievo in considerazione del fatto che la definizione di "aree umide", concetto sul quale è imperniata la normativa, non è sufficientemente chiara. «In tale contesto - affermano i membri della Cabina di regia - anche la circolare ministeriale n. 72 del 9/02/2023, di cui si apprezzano spirito e finalità, non è stata purtroppo risolutiva e riteniamo lasci ancora troppe incertezze e possibilità interpretative, non cancellando il rischio di esporre il cacciatore alle già ricordate sanzioni penali. La distinzione, infatti, risiede nelle aree "effimere" o "non utilizzabili come habitat dagli uccelli acquatici", definizioni per nulla chiare in termini di durata della "temporaneità" o dell'importanza per gli uccelli acquatici».

Al fine di ottenere risposte esaustive, le associazioni venatorie hanno ottenuto un incontro presso il Ministero dell'Ambiente solo per il prossimo 4 settembre. La data risulta però successiva a quella prevista per la preapertura in molte Regioni. Per questo, pur auspicando che al termine del confronto siano recepite le indicazioni del mondo venatorio, i membri della Cabina di regia suggeriscono ai cacciatori un approccio prudente, che eviti in qualsiasi modo la possibilità di contenziosi evitando in via prudenziale l'uso e il possesso di munizionamento in piombo in presenza di acqua di origine sorgiva, palustre o di irrigazione.

La Cabina di regia fornisce quindi alcuni consigli ai cacciatori per affrontare la prossima stagione venatoria in attesa che la questione sia definitivamente chiarita. In caso di appostamento temporaneo, si consiglia di stabilire lo stesso a distanza superiore a metri 100 da qualsiasi area del terreno contenente acqua, inclusi i canali d'irrigazione, a esclusione di pozzanghere createsi per piogge recenti, oppure vasche di raccolta o condotte idriche in cemento, che non offrono habitat idoneo all'avifauna acquatica. Nel caso della caccia vagante si consiglia di mantenere una distanza di metri 100 da superfici di acqua stagnante o corrente mentre, se le caratteristiche dei luoghi determinano l'impossibilità di mantenere queste distanze, si consiglia di utilizzare esclusivamente munizioni diverse dal piombo e di non portare cartucce con piombo con sé. Stesso discorso per l'appostamento. Se lo stesso sarà collocato a meno di 100 metri da superfici umide, inclusi i canali d'irrigazione con acqua presente, si consiglia di non utilizzare e non detenere cartucce con piombo.

Insomma, non pochi grattacapi per un stagione che non è ancora iniziata.

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