di Redazione
L'Emilia Romagna chiarisce le conseguenze della modifica della 157
A seguito della modifica della Legge n. 157/1992 nella parte che riguarda le operazioni di controllo della fauna selvatica, non sono pochi i dubbi che sono sorti tra chi quella legge è chiamato ad applicarla. La regione Emilia Romagna, a pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova formulazione, ha emesso una circolare interpretativa per fare chiarezza.
«Occorre precisare - si legge nella nota - che le disposizioni della nostra Legge Regionale n. 8/1994 costituiscono un "precursore" della novella attuata a livello nazionale, pertanto le stesse risultano già in linea con le nuove previsioni e la Legge Regionale non necessita di modifiche o adeguamenti». La circolare, indirizzata oltre che agli uffici regionali ad Atc, polizie provinciali e associazioni, precisa poi che le delibere di approvazione dei singoli piani di controllo sono in linea con le nuove norme e restano quindi in vigore e pienamente applicabili.
Dopo queste doverose precisazioni la nota passa a chiarire uno degli aspetti più controversi e dubbi della modifica. Il nuovo comma 3 dell'art. 19 della legge prevede che i piani di controllo devono essere "attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate". Per la regione Emilia Romagna tale previsione va letta e interpretata nel senso che l'"area interessata" è quella coincidente al territorio in cui si applica il singolo piano di controllo, «con la conseguenza che per la maggior parte dei piani di controllo che valgono per l'intero territorio regionale, l'attuazione degli stessi deve intendersi demandata ai cacciatori iscritti a un qualunque ATC regionale».
Secondo la Regione, il coordinamento dei cacciatori da parte dei corpi di polizia provinciale, inciso che aveva suscitato diverse perplessità e tentativi di scarico di responsabilità tra i vari livelli istituzionali, «non deve essere inteso solo come coordinamento formale, ma ben può esplicarsi anche attraverso la presenza diretta sul campo e la concreta partecipazione alle azioni di controllo e nulla vieta che singole azioni possono essere svolte direttamente dalla stessa polizia provinciale, nell'ambito del generale coordinamento delle attività».
Ben poche novità insomma per una norma che, in alcune regioni, Emilia Romagna e Lombardia in primis, era già stata di fatto anticipata da specifiche previsioni delle leggi regionali per le quali fino a ieri era stato invocata da molti la censura per incostituzionalità. Ora, dopo la mossa della regione che negli ultimi anni si è più volte rivelata autorevole apripista sui temi faunistico-venatori, ci auspichiamo che le altre si allineino allo spirito della modifica normativa senza ulteriore dispendio di tempo.
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