Il calendario lombardo prevedeva che la beccaccia fosse cacciabile anche a gennaio limitatamente alle giornate di sabato e domenica
Il calendario lombardo prevedeva che la beccaccia fosse cacciabile anche a gennaio limitatamente alle giornate di sabato e domenica - © Imran Shah
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di Redazione

Lombardia: a gennaio niente beccaccia, sassello e cesena fino al 10

Antivigilia amara per i cacciatori lombardi. Il Tar di Milano ha pubblicato la sentenza del ricorso presentato dalla Lac, accogliendolo parzialmente

«Oggi 23 dicembre il TAR Lombardia ha pubblicato la sentenza sul calendario lombardo. Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della LAC quanto alle chiusure della beccaccia e dei turdidi. Pertanto la caccia alla beccaccia chiuderà il 31 dicembre su tutto il territorio, mentre sassello e cesena chiuderanno il 10 gennaio. Nulla cambia invece per la caccia agli acquatici, con chiusure differenziate tra vagante (possibile solo nelle prime due decadi) e appostamento fisso (31 gennaio)».

È con queste parole che Federcaccia Lombardia ha annunciato, nel pomeriggio di sabato, la pubblicazione della sentenza in merito al ricorso presentato dall'associazione animalista contro il calendario venatorio.

Il Tribunale amministrativo ha però accolto solo parzialmente il ricorso. L'associazione animalista, oltre ad adire le vie legali in merito alle date di chiusura di tordo sassello, cesena e beccaccia, aveva chiesto l'intervento del Tar anche su quelle di codone, fischione, moriglione e marzaiola e sollevato il giudizio di costituzionalità della l.r. 17/2004, la cosiddetta "Legge calendario", e della 157/92 nella parte in cui demanda alle Regioni l'emanazione del calendario venatorio.

Su questo ultimo argomento il Tar, rigettando la richiesta, ha affermato che il potere di intervenire sui periodi di prelievo entro le date previste dalla normativa nazionale è «finalizzato ad adeguare la disciplina statale alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali» e quindi non in contrasto con il dettato costituzionale.

Natale amaro dunque per i cacciatori lombardi, seppur con una piccola consolazione. Il Tar ha rigettato anche la richiesta di censura basata sulla tesi secondo la quale il calendario venatorio e gli atti collegati costituissero un impianto normativo troppo complicato per essere compreso dai cacciatori lombardi che, secondo la Lac, evidentemente non sarebbero in grado di destreggiarsi tra le sue previsioni.

I giudici hanno affermato che «nessuna norma impone che il calendario venatorio sia contenuto in un documento unitario, ben potendo la regolazione della stagione di caccia essere contenuta in una pluralità di documenti, purché ovviamente coordinati fra loro».

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