In zona infetta è categoricamente vietato il prelievo venatorio del cinghiale
In zona infetta è categoricamente vietato il prelievo venatorio del cinghiale - © Andrea Dal Pian
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di Redazione

Peste suina, le regole per l'attività venatoria

Nelle ultime settimane è nuovamente cambiata la geografia della peste suina e diversi cacciatori devono ora fare i conti con le restrizioni previste dalla normativa. Vediamo quali

Recentemente la Commissione Europea ha approvato l'ingresso in zona infetta di diversi comuni nei quali, di conseguenza, è entrata in vigore la stringente normativa varata per cercare di arginare l'avanzata della malattia. Molte di queste previsioni riguardano l'attività venatoria, che resta permessa seppur con pesanti limitazioni e obblighi da seguire contenuti principalmente nell'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5 del 24/08/2023 e in varie ordinanze regionali.

Riassumendo, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona infetta", la Zona di Restrizione II, è categoricamente vietato il prelievo venatorio del cinghiale ed eventuali abbattimenti potranno essere effettuati solo in regime di controllo. Le altre forme di caccia sono consentite esclusivamente nel rispetto di specifici protocolli di biosicurezza. In tali zone vige il divieto di andare a caccia in gruppi composti da più tre cacciatori e quello di impiegare più di tre cani per cacciatore o gruppo di cacciatori. Inoltre i cacciatori hanno l'obbligo di sostituzione e disinfezione delle calzature durante l'attività venatorie e quello di disinfettare le gomme dei mezzi impiegati per recarsi sul luogo di caccia.

Le calzature utilizzate durante l'attività venatoria, una volta ultimata quest'ultima, devono essere riposte in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare contaminazioni e lavate con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite per poi procedere alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della peste suina africana. Tra questi ricordiamo prodotti specifici come il Virkon, il Virocid e l'Ecocid o sostanze ad azione equivalente come ad esempio una soluzione di formaldeide all'1%, quella di ipoclorito di sodio da 0,03% a 0,00075%, l'idrossido di sodio o calcio all'1% e i fenoli (lisoformio e creolina). L'obbligo di pulizia riguarda anche le zampe dei cani per le quali sarà sufficiente il lavaggio con acqua e sapone e per le quali non dovranno assolutamente essere usate sostanze disinfettanti aggressive.

Le misure appena riassunte non sono un'inutile vessazione nei confronti di chi pratica attività in aperta campagna, gli obblighi riguardano tutte le attività e non solo la caccia, ma sono un tassello fondamentale della lotta alla malattia, dal momento che il virus vede nell'uomo il principale veicolo di diffusione che talvolta rende possibili "salti" di decine o centinaia di km.

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