La concreta pianificazione del territorio resta competenza delle Regioni attraverso piani faunistico-venatori e normative locali
La concreta pianificazione del territorio resta competenza delle Regioni attraverso piani faunistico-venatori e normative locali - © Andrea Dal Pian
Pubblicato il in Caccia responsabile
di Matteo Brogi

DDL 1552: non chiamiamolo riforma

Il DDL 1552 contiene aspetti positivi e disposizioni molto discutibili, ma soprattutto conferma quanto sia difficile parlare di gestione della fauna in una nazione dove la caccia continua a dividere l'opinione pubblica in schieramenti incapaci di dialogare

Mi inserisco nel dibattito che si è sviluppato attorno al Disegno di Legge 1552 di riforma della legge 157/1992 sulla tutela della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Lo faccio con una premessa necessaria: il DDL non rappresenta quell'auspicabile rivoluzione copernicana che alcuni sostenitori e molti detrattori hanno descritto. Non siamo di fronte a un cambiamento radicale del modello italiano di gestione faunistica. Allo stesso tempo, però, non si può ignorare che il provvedimento contenga forzature ed errori da correggere durante i prossimi passaggi parlamentari.

La mia delusione nasce soprattutto da due aspetti. Il primo è che si sia persa l'occasione di una riforma organica, moderna, articolata e responsabile della normativa venatoria italiana. Una riflessione complessiva sul rapporto tra conservazione, gestione della fauna, agricoltura, biodiversità e attività venatoria sarebbe stata probabilmente più utile di un intervento che procede per singole modifiche.

In un territorio antropizzato come quello italiano, la caccia - effettuata nel rispetto delle leggi - può realmente essere considerata uno strumento gestionale volto alla conservazione della biodiversità
In un territorio antropizzato come quello italiano, la caccia - effettuata nel rispetto delle leggi - può realmente essere considerata uno strumento gestionale volto alla conservazione della biodiversità - © Enric

Il secondo è che la relazione illustrativa commette un errore di comunicazione politica. Pur affermando che la gestione della fauna è finalizzata al raggiungimento di un equilibrio tra natura e attività umane, dedica ampio spazio al riconoscimento della caccia quale tradizione nazionale, alle sue ricadute economiche e sociali e alle opportunità di sviluppo per le aree interne, mentre risultano meno valorizzati gli obiettivi di conservazione della biodiversità che pure il provvedimento dichiara di perseguire. Anzi, nella relazione che accompagna il DDL si definisce la caccia come "attività sportiva e motoria". Forse una svista, ma grave. In un contesto già fortemente polarizzato, questa impostazione ha reso più facile rappresentare il DDL come una riforma a favore della caccia piuttosto che come un tentativo di aggiornare gli strumenti di gestione faunistica.

Gli errori e le ambiguità presenti nel testo hanno inoltre fornito il terreno ideale sia per una campagna mediatica ostile da parte di numerose associazioni ambientaliste e animaliste — spesso fondata su interpretazioni distorte, semplificazioni e allarmismi — sia per un'opposizione parlamentare intransigente che ha reso impossibile un confronto volto a migliorare il provvedimento.

Conservazione e gestione non sono concetti incompatibili

Tra le critiche più articolate rivolte al DDL vi è quella alla trasformazione della legge 157 da norma di tutela a norma di gestione della fauna, come enunciato al primo articolo. Personalmente considero corretto che la gestione entri esplicitamente tra le finalità della norma. Se l'obiettivo finale è la conservazione della fauna e della biodiversità, la gestione rappresenta uno degli strumenti attraverso cui perseguirlo. In un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici, alterazioni degli habitat, specie invasive e crescenti conflitti tra uomo e fauna selvatica, la gestione non è una scelta ideologica ma una necessità. Gestire non significa dominare brutalmente la natura. Significa mantenere condizioni di equilibrio compatibili con la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi. Da questo punto di vista non vedo alcuna contraddizione con gli obiettivi di conservazione. Semmai il problema è che questa impostazione gestionale non sempre trova una coerente applicazione nel testo.

La caccia con terreni ricoperti di neve è pratica comune nel centro e nel nord Europa. Nel caso della braccata, però, è indiscutibile che questo produca disturbo alle specie non target
La caccia con terreni ricoperti di neve è pratica comune nel centro e nel nord Europa. Nel caso della braccata, però, è indiscutibile che questo produca disturbo alle specie non target - © Matteo Brogi

La possibilità di effettuare braccate in presenza di neve, per esempio, appare difficilmente giustificabile in una logica di gestione. Il disturbo arrecato alle specie non target rischia infatti di essere superiore ai benefici perseguiti. Allo stesso modo desta perplessità l'ipotesi di estendere gli Ambiti Territoriali di Caccia fino a dimensioni provinciali, soluzione che rischia di allontanare la gestione dal territorio anziché avvicinarla, pur ponendo l'obiettivo virtuoso di semplificazione.

Controllo faunistico: bene l'ampliamento degli operatori

Più condivisibile appare invece l'estensione dei soggetti autorizzati alle attività di controllo faunistico. L'esperienza degli ultimi anni, dalla peste suina africana ai danni provocati da alcune specie in sovrannumero, ha dimostrato come le amministrazioni pubbliche spesso non dispongano di personale sufficiente per intervenire con efficacia.

Tra le critiche associate alla proposta di riforma della legge 157/92 ci sarebbe la possibilità di effettuare le operazioni di recupero anche nei giorni di silenzio venatorio. Un'esigenza che va a tutelare anche il benessere degli animali feriti in operazioni di caccia o controllo. Nel DDL non è però presente alcuna disposizione al riguardo
Tra le critiche associate alla proposta di riforma della legge 157/92 ci sarebbe la possibilità di effettuare le operazioni di recupero anche nei giorni di silenzio venatorio. Un'esigenza che va a tutelare anche il benessere degli animali feriti in operazioni di caccia o controllo. Nel DDL non è però presente alcuna disposizione al riguardo - © Andrea Dal Pian

Positiva appare anche l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi ostacola materialmente attività di controllo regolarmente autorizzate. Criticare la caccia, manifestare o sostenere posizioni ambientaliste e animaliste resta pienamente legittimo. Diverso è impedire fisicamente lo svolgimento di attività previste dalla legge o danneggiare strumenti pubblici destinati alla gestione della fauna.

Il vero errore: la caccia oltre la prima decade di febbraio

Tra tutti gli aspetti controversi del DDL, l'eventuale estensione della stagione venatoria oltre la prima decade di febbraio rappresenta probabilmente quello più problematico. Anche se la norma si limita a introdurre una possibilità e non un obbligo, si tratta di una scelta difficilmente condivisibile sotto il profilo gestionale. Proprio mentre i cambiamenti climatici stanno modificando fenologia, migrazioni e periodi riproduttivi di molte specie, prolungare potenzialmente il disturbo antropico in una fase biologicamente delicata è una scelta poco prudente che, peraltro, espone la norma a possibili contestazioni sotto il profilo del diritto europeo. Se c'è una modifica che merita una revisione approfondita durante l'iter parlamentare, è questa.

Tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici degli ultimi anni incidono sempre di più sulle dinamiche ambientali e dell'ecosistema, l'articolo 11 del DDL 1552 prevede - in maniera contraddittoria - che le Regioni possano posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica. Tale misura è adottata previa acquisizione del parere obbligatorio dell'ISPRA e del CTFVN. I suddetti pareri dovranno essere resi previo coinvolgimento degli istituti regionali, ove costituiti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta
Tenendo conto del fatto che i cambiamenti climatici degli ultimi anni incidono sempre di più sulle dinamiche ambientali e dell'ecosistema, l'articolo 11 del DDL 1552 prevede - in maniera contraddittoria - che le Regioni possano posticipare il periodo di caccia oltre la prima decade di febbraio, limitatamente ad alcune specie di fauna selvatica. Tale misura è adottata previa acquisizione del parere obbligatorio dell'ISPRA e del CTFVN. I suddetti pareri dovranno essere resi previo coinvolgimento degli istituti regionali, ove costituiti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta - © Andrea Dal Pian

Il ruolo di ISPRA: una polemica fuori tempo

Molte critiche si sono concentrate sul presunto ridimensionamento di ISPRA. In realtà il tema non nasce oggi. L'introduzione del Comitato tecnico nazionale e il superamento dell'esclusività del parere ISPRA risalgono a interventi normativi degli ultimi anni. Più che discutere se ISPRA debba essere consultiva o vincolante, sarebbe opportuno interrogarsi sugli effetti concreti che questo nuovo assetto ha già prodotto sulla tutela della fauna.

ISPRA resta il principale riferimento tecnico-scientifico nazionale in materia di gestione e conservazione faunistica ma il suo contributo continua a essere inserito in un sistema consultivo più ampio nel quale si confrontano competenze scientifiche, istituzioni, Regioni e rappresentanze dei diversi portatori di interesse.

Richiami vivi e strumenti di caccia: ma quale rivoluzione?

Sul tema dei richiami vivi il dibattito ha assunto toni particolarmente accesi. In realtà il DDL non introduce alcun sostanziale smantellamento delle garanzie esistenti. Restano confermati i sistemi di identificazione, l'inalterabilità e l'inamovibilità dei contrassegni. Pietra dello scandalo è il passaggio "Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività, purché ciascun esemplare sia identificato mediante un anello inamovibile", peraltro già incluso in varie norme regionali.

Allo stesso modo, le polemiche sull'introduzione dei "silenziatori" risultano prive di fondamento e strumentali: nel testo non vi è alcuna previsione in tal senso.

L'estensione dell'impiego di strumenti per la visione notturna per la caccia a tutti gli ungulati rappresenta invece una scelta che suscita maggiori perplessità. Dopo l'emergenza PSA tali dispositivi hanno trovato una giustificazione non più solo nell'ambito del controllo del cinghiale ma anche nella caccia di selezione della specie nelle ore notturne. Generalizzarne l'impiego richiede invece una riflessione più approfondita per evitare che uno strumento nato per finalità gestionali finisca per favorire attività illecite. Anche se, bisogna ricordarlo, i comportamenti illeciti sono sempre un fatto individuale e il legislatore deve procedere secondo il principio di imparzialità. Diciamo, in questo caso, che sarebbe servita una maggiore prudenza.

Territorio e aree cacciabili: molte polemiche nascono da equivoci

Particolare clamore ha suscitato il tema delle spiagge, dei terreni innevati, dei valichi montani e delle aree demaniali. Anche in questo caso il dibattito pubblico è stato spesso caratterizzato da semplificazioni. La caccia lungo le coste italiane è già oggi possibile in molte situazioni e non dipende dalle modifiche introdotte dal DDL. La concreta pianificazione del territorio resta competenza delle Regioni attraverso piani faunistico-venatori e normative locali. Parchi nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e centri abitati continuano a restare esclusi dall'attività venatoria ordinaria. Le attività di controllo eventualmente svolte nelle aree protette costituiscono fattispecie diverse dalla caccia e sono già disciplinate da specifiche normative.

Tra i temi che stanno alla base della gestione faunistica non si può dimenticare la necessità di provvedere alla sicurezza della circolazione
Tra i temi che stanno alla base della gestione faunistica non si può dimenticare la necessità di provvedere alla sicurezza della circolazione - © Andrea Dal Pian

Nuove specie cacciabili: meno scandalo, più diritto europeo

Dopo la rimozione a furor di popolo dello stambecco, anche l'inserimento dell'oca selvatica (Anser anser) e del piccione di città / domestico (Columba livia forma domestica) tra le specie cacciabili ha generato reazioni. Eppure, entrambe le specie trovano riferimento nell'Allegato II.A della Direttiva Uccelli e sono già oggetto di prelievo venatorio in diversi Paesi europei. Non vi è dunque alcuna forzatura giuridica.

Ancora più fuorviante è stata la narrazione secondo cui il lupo diventerebbe una specie cacciabile. Nulla nel testo prevede una simile possibilità. La specie continua a essere sottoposta al proprio regime di tutela nazionale ed europeo e qualsiasi eventuale modifica futura dovrà rispettare la Direttiva Habitat e la Convenzione di Berna.

Mobilità europea e aziende faunistico-venatorie

Tra le novità che considero positive vi è il riconoscimento delle abilitazioni rilasciate negli altri Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo. Si tratta di una misura di buon senso che corregge un'asimmetria difficilmente giustificabile nei confronti delle altre nazioni e favorisce la mobilità dei cacciatori europei senza ridurre le garanzie esistenti. Chi caccia in Italia – a prescindere dalla nazionalità - sarà infatti soggetto alle leggi italiane, ai calendari regionali, ai divieti e alle norme di sicurezza vigenti. Come accade agli italiani che cacciano all'estero.

Anche le accuse di una presunta privatizzazione della caccia meritano di essere ridimensionate.
L'esperienza della peste suina africana ha dimostrato che, in determinate situazioni emergenziali, possono essere necessari strumenti straordinari di intervento. Per quanto riguarda le aziende faunistico-venatorie, il riconoscimento della loro sostenibilità economica non dovrebbe scandalizzare nessuno. Pretendere che tali istituti possano perseguire le finalità ambientali e gestionali che sono loro demandate senza disporre di adeguate risorse economiche è poco realistico.

Una "riforma" che non soddisfa nessuno

Le critiche provenienti dal mondo ambientalista continuano a sostenere che il cacciatore non possa essere un alleato dell'ambiente. Eppure, quando opera all'interno di un sistema pubblico fatto di regole, limiti, controlli, calendari e pianificazione faunistica, contribuisce al presidio del territorio rurale, al monitoraggio della fauna e alle attività gestionali richieste dalle amministrazioni, sfruttando una risorsa rinnovabile il cui prelievo è lecito e normato. Il cacciatore onesto non può essere confuso con chi viola la legge.

Dall'altra parte, le critiche interne al mondo venatorio evidenziano i limiti reali del provvedimento. Alcuni sono stati richiamati in queste righe e meritano correzioni. Si può dunque parlare di un'occasione solo parzialmente colta, il DDL 1552 non è la riforma che molti auspicavano. Non modernizza fino in fondo il sistema italiano e contiene disposizioni sbagliate o discutibili che andranno riviste. Tuttavia, rappresenta anche il tentativo — per quanto imperfetto — di affrontare un tema sul quale da decenni ogni confronto si trasforma in uno scontro ideologico.

In un Paese nel quale la caccia continua a dividere l'opinione pubblica in schieramenti contrapposti e impermeabili al dialogo, forse il limite più grande di questa riforma non è ciò che contiene, ma ciò che non è stato possibile discutere serenamente. Per questo il suo risultato è molto modesto rispetto alle aspettative.


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